Art. 1.
(Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva).

      1. L'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva) - 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica in pari misura per il 20 per cento dello spazio disponibile e per il restante 80 per cento dello spazio in misura proporzionale ai voti riportati da ciascun partito o movimento politico nelle precedenti elezioni omologhe.
      2. Si intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
      3. È assicurata proporzionalità di condizioni nell'esposizione di opinioni e di posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche; è comunque garantito quanto previsto al comma 1.
      4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione nella programmazione in chiaro. La partecipazione

 

Pag. 3

ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
      5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo».